DECRETO 27 DICEMBRE 2006, N. 313

DECRETO 27 DICEMBRE 2006, N. 313

Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;

Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005; Ritenuta l'opportunita' di sentire preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;

Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

Ritenuta l'opportunita' di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica; Ritenuto opportuno tener conto dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;

Visto il combinato disposto dell'articolo 28, comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; cio' al fine di evitare disparita' di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio; Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;

Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attivita' finanziarie;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; Sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN); Sentite altresi' la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi; Sentiti altresi' l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Di-pendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006; Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Intermediari finanziari autorizzati 1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attivita' finanziarie, l'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 28, 52 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 recante «Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni»:

«Art. 1. Insequestrabilita', impignorabilita' e incedibilita' di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti. Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le, province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonche' le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fmo al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo». «Art. 5. Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario. Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.

Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ner i servizi bancari, finanziari ed assicurativi. Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse. Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 1ee 14 maggio 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005». «Art. 28. Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di cui all'art. 1, sesto comma. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile». «Art. 52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro. Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.

Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione; deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabii e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile». «Art. 55. Applicabilita' di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni. Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro. Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del (Fondo per le indennita' agli impiegati) previsti dagli articoli i e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, daIl'art. 14 del decreto stesso. Si possono perseguire le indennita' premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo». Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: «Art. 13-bis.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950. n. 180. 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;

b) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni» e sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennita' di anzianita»;

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile»;

c) all'articolo 55:

1) al primo comma, la parola: «13,» e' soppressa; 2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola: «Non» e le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono <input type="submit" value="Invia" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit btn btn-primary"/>sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo». - Si riporta il testo del comma 346 dell'art. unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «346.

Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa.

Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'art. 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'art. 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;

d) all'art. 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'art. 1, sesto comma»;

e) all'art. 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;.

f) all'art. 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,». - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «

Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio diStato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis.

L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei' criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;.

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione cli decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione. - Art. 1. del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. i del decreto legislativo n. 80 del 1998).

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio i 999, n. 300. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica».

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni ptevidenziali diverse dall'INPDAP.». Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari». - Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:

«Art. 106. Elenco generale.

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata:o di societa' cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziati comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.». - Il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, recante «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1994, n. 170. Nota all'art. 7.

I capi I e II del titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», recano, rispettivamente: «

Operazioni e servizi bancari e finanziari»; «Credito al consumo».

Art. 2. Notifica della cessione

1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica e' effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.

Art. 3. Modalita' di notifica

1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute puo' essere effettuata in qualsiasi forma, purche' recante data certa e con modalita' che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

Art. 4. Efficacia della cessione

1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.

3. Le eventuali rate gia' scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

Art. 5. Quota cedibile "

1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.

2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di piu' trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti".

Art. 6. Rinnovo 1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione e' consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.

Art. 7. Trasparenza delle condizioni contrattuali 1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicita' delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Art. 8. Convenzioni 1.

Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali piu' favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.1 Economia e finanze, foglio n. 98

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